Presentare domanda per richiedere l'assegno di maternità

Servizio attivo

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

A chi è rivolto

Possono presentare la domanda le madri, residenti nel Comune di Nepi, che siano: 

  • cittadine italiane 
  • cittadine comunitarie 
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno. La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo. Nei seguenti casi   particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia: 
  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante; 
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi); 
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre,
  • dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva); 
  • in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria; 
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi; 
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica. 

In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia. 

Come fare

La consegna della domanda deve con le seguenti modalità: 

  • A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Nepi, negli orari di apertura al pubblico; 
  • Tramite PEC all’indirizzo: comune.nepi.vt@legalmailpa.it  

Per qualunque informazione relativa alla presentazione della domanda, l’utente potrà rivolgersi 

all’Ufficio Segreteria ai seguenti contatti: 

  • Tel: 0761.5581307 
  • email: segreteria@comune.nepi.vt.it

Cosa serve

Alla domanda occorre allegare: 

  • Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione I.S.E.E (Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000) delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare  
  • Copia documento d’identità 
  • (eventuale) Copia titolo di soggiorno/titolo di viaggio 
  • (eventuale) Decreto di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo  

Procedure collegate

Ad elaborare i dati del richiedente sono gli uffici Comunali. Per controllare lo stato di avanzamento della pratica, è possibile recarsi sul servizio online dell’INPS “fascicolo previdenziale del cittadino” ed inserire il codice fiscale del richiedente.

Per verificare lo stato di pagamento poi basterà andare nella sezione “prestazioni e pagamenti”, in corrispondenza della categoria “prestazioni sociali”. Nella sezione prestazioni in pagamento, si potrà visualizzare l’importo pagato dell’assegno di maternità e la data di pagamento.

Cosa si ottiene

La richiesta verrà inoltrata telematicamente all’INPS che provvederà ad erogare l'assegno in 
un'unica rata. 

A tal proposito si informa che, il contributo sarà accreditato solo su un conto 
corrente bancario o postale intestato alla richiedente o cointestato. 

L’importo dell’assegno (rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT) è 
determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in 
famiglia del minore. 

In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o 
affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in 
adozione o affidamento preadottivo. 

Tempi e scadenze

La domanda di concessione deve essere presentata utilizzando, a pena di esclusione, l’apposito modulo e deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione. 

Costi

Il servizio è gratuito per il Cittadino

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare domanda per richiedere l'assegno di maternità direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi Sociali

Piazza del Comune, 20 Nepi, Viterbo, Lazio, Italia

Telefono: 07615581325
Email: servizisociali@comune.nepi.vt.it

Pagina aggiornata il 03/09/2024